Dichiarazione sulla protezione dei dati
Con la sua candidatura per un posto di lavoro presso la Confederazione (della quale fanno parte l’Amministrazione federale, i Tribunali federali, il Ministero pubblico della Con-federazione e i Servizi del parlamento), il candidato fornisce i suoi dati personali all’unità organizzativa reclutatrice.
Archiviazione e uso di dati personali
Si fa la distinzione tra «profilo di candidatura» e «dati relati-vi alla candidatura».
1. Profilo di candidatura
Il profilo di candidatura viene creato una sola volta. Oltre all’appellativo, al cognome e al nome del candidato nonché ai consueti recapiti per la corrispondenza (indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono), nel profilo di candidatura sono salvati il curriculum vitae e informazioni relative alla prima lingua.
Il candidato può accedere al suo profilo di candidatura ogniqualvolta lo desideri per modificarlo o cancellarlo. In quest’ultimo caso tutti i dati vengono anonimizzati e i documenti allegati cancellati. Inoltre, tutte le candidature in corso vengono automaticamente ritirate. È infine possibile revocare in qualunque momento la dichiarazione sulla protezione dei dati e cancellare così il profilo di candidatura.
Il profilo di candidatura viene cancellato automaticamente dopo un periodo di inattività di tre mesi.
I dati possono essere utilizzati a scopi statistici, ma in nessun caso è possibile risalire alle singole persone.
2. Dati relativi alla candidatura
I dati relativi alla candidatura includono i documenti allegati quali la lettera di motivazione, gli attestati e i titoli di qualifi-che professionali, corsi di formazione e formazione conti-nua nonché i certificati di lavoro. Nel profilo di candidatura è possibile consultare in qualsiasi momento le candidature in corso, verificarne lo stato o ritirarle.
I dati relativi alla candidatura vengono trattati esclusivamen-te nel contesto della stessa. Sono accessibili soltanto ai col-laboratori delle risorse umane e alle persone responsabili della selezione. In nessun caso questi dati vengono comu-nicati a imprese o persone esterne alla Confederazione né utilizzati per altri scopi.
Se, con la sua candidatura, il candidato è assunto in Con-federazione, i documenti relativi alla candidatura vengono archiviati nel dossier personale. I dati e i documenti riguar-danti altre candidature trasmesse alla Confederazione sono anonimizzati o cancellati.
Se la candidatura non è andata a buon fine, i documenti trasmessi sono cancellati automaticamente al massimo do-po tre mesi dopo la conclusione della procedura di recluta-mento e i relativi dati anonimizzati. La cancellazione o l’anonimizzazione dei dati non è oggetto di alcuna comuni-cazione.
Diritto di essere informato
Il candidato, previa richiesta all’unità organizzativa menzio-nata nel bando di concorso, può chiedere quali dati perso-nali vengono trattati.
Provvedimenti rilevanti per la protezione dei dati personali
La Confederazione prende tutti i provvedimenti necessari sotto il profilo tecnico e organizzativo per garantire la prote-zione e la sicurezza dei dati. I dati del candidato sono con-servati esclusivamente in Svizzera in una cloud.
Basi legali
- Articolo 27 della legge del 24 marzo 2000 sul per-sonale federale (LPers)
- Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)
- Legge federale del 25 settembre 2020 sulla prote-zione dei dati (LPD)
- Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa)
Stato: 29 gennaio 2026