Dichiarazione sulla protezione dei dati

Con la sua candidatura per un posto di lavoro presso la Confederazione (della quale fanno parte l’Amministrazione federale, i Tribunali federali, il Ministero pubblico della Confederazione e i Servizi del parlamento), il candidato fornisce i suoi dati personali all’unità organizzativa reclutatrice.

Archiviazione e uso di dati personali

Si fa la distinzione tra «profilo di candidatura» e «dati relativi alla candidatura».

1) Profilo di candidatura

Il profilo di candidatura viene creato una sola volta. Oltre all’appellativo, al cognome e al nome del candidato nonché ai consueti recapiti per la corrispondenza (indirizzo postale, indirizzo e-mail, numero di telefono), nel profilo di candidatura sono salvati il curriculum vitae e informazioni relative alla prima lingua.

Il candidato può accedere al suo profilo di candidatura ogniqualvolta lo desideri per modificarlo o cancellarlo. In quest’ultimo caso tutti i dati vengono anonimizzati e i documenti allegati cancellati. Inoltre, tutte le candidature in corso vengono automaticamente ritirate. È infine possibile revocare in qualunque momento la dichiarazione sulla protezione dei dati e cancellare così il profilo di candidatura.

Il profilo di candidatura viene cancellato automaticamente dopo un periodo di inattività di tre mesi.
I dati possono essere utilizzati a scopi statistici, ma in nessun caso è possibile risalire alle singole persone.

2) Dati relativi alla candidatura

I dati relativi alla candidatura includono i documenti allegati quali la lettera di motivazione, gli attestati e i titoli di qualifiche professionali, corsi di formazione e formazione continua nonché i certificati di lavoro. Nel profilo di candidatura è possibile consultare in qualsiasi momento le candidature in corso, verificarne lo stato o ritirarle.

I dati relativi alla candidatura vengono trattati esclusivamente nel contesto della stessa. Sono accessibili soltanto ai collaboratori delle risorse umane e alle persone responsabili della selezione. In nessun caso questi dati vengono comunicati a imprese o persone esterne alla Confederazione né utilizzati per altri scopi.

Se, con la sua candidatura, il candidato è assunto in Confederazione, i documenti relativi alla candidatura vengono archiviati nel dossier personale. I dati e i documenti riguardanti altre candidature trasmesse alla Confederazione sono anonimizzati o cancellati.

Se la candidatura non è andata a buon fine, i documenti trasmessi sono cancellati automaticamente al massimo dopo tre mesi dopo la conclusione della procedura di reclutamento e i relativi dati anonimizzati. La cancellazione o l’anonimizzazione dei dati non è oggetto di alcuna comunicazione.

Diritto di essere informato

Il candidato, previa richiesta all’unità organizzativa menzionata nel bando di concorso, può chiedere quali dati personali vengono trattati.

Provvedimenti rilevanti per la protezione dei dati personali

La Confederazione prende tutti i provvedimenti necessari sotto il profilo tecnico e organizzativo per garantire la protezione e la sicurezza dei dati. I dati del candidato sono conservati esclusivamente in Svizzera in una cloud.

Basi legali

  • Articolo 27 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers)
  • Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers)
  • Legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD)
  • Ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa)

Ultima modifica 30.10.2023

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